Attività e convegni

Flash News

Massime sentenze TAR Liguria

15/04/2025

Proroga concessioni demaniali marittime ed indennizzi spettanti, alla luce della disciplina introdotta dal d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024. Tar Liguria, Sez. I, sent. 19 febbraio 2025 n. 183; Pres. Caruso, Est. Felleti; Bagni Silvano di Nichel Anna & C. s.n.c. ed altri (Avv. Cristina Pozzi) c. Comune di Zoagli (Avv. Luigi Cocchi)...

Proroga concessioni demaniali marittime ed indennizzi spettanti, alla luce della disciplina introdotta dal d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024. Tar Liguria, Sez. I, sent. 19 febbraio 2025 n. 183; Pres. Caruso, Est. Felleti; Bagni Silvano di Nichel Anna & C. s.n.c. ed altri (Avv. Cristina Pozzi) c. Comune di Zoagli (Avv. Luigi Cocchi) 1. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – per attività turistico ricreative beneficiarie di plurime proroghe ex lege – cessazione efficacia in data 31 dicembre 2023 – disapplicazione ulteriori proroghe per contrasto con la c.d. “Direttiva Bolkestein” – vale anche per il differimento dei titoli concessori al 30 settembre 2027 disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024. 2. PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – efficacia del loro dictum – non può essere limitata dall’eventuale presenza di un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea. 3. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – procedure di affidamento per attività turistico ricreative – divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale contenuto nel previgente art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022 – abrogazione per effetto del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024. 4. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – procedure di affidamento per attività turistico ricreative – validità delle selezioni deliberate prima dell’entrata in vigore della disciplina contenuta nel d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024. 5. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – procedure di affidamento per attività turistico ricreative – indennizzo - obbligo del concessionario subentrante di corrispondere a quello precedente un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, oltre al valore degli investimenti non ancora ammortizzati – non ha efficacia retroattiva. 6. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – procedure di affidamento per attività turistico ricreative – indennizzo - per le opere non amovibili erette sul sedime demaniale – non spetta. 1. Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE. Segnatamente, la disapplicazione di ogni previsione legislativa, che preveda ulteriori proroghe temporali, per contrasto con la Direttiva Bolkestein, investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, il quale ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori. 2. Non vale invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027: e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, essendo la Curia europea l’organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell’Unione. 3. L’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131/2024 ha sostituito l’art. 4 della legge n. 118/2022, disciplinando direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi. È stato, quindi, abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale, contenuto nel previgente art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022; tale norma era, del resto, tamquam non esset, poiché il termine di sei mesi per l’esercizio della delega legislativa era spirato e comunque, veicolando un’ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori, si poneva in contrasto con il diritto europeo. 4. L’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, sancisce espressamente la validità delle selezioni deliberate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e stabilisce che le regole inserite nell’art. 4 cit. si applicano “limitatamente alle procedure avviate successivamente” a tale data, nel rispetto dei principi di irretroattività della legge e del tempus regit actum. 5. Solamente il comma 9 dell’art. 4 della legge n. 118, aggiunto dal d.l. n. 131/2024, ha previsto di sommare, al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale, nonché di acquisire una perizia asseverata redatta da un professionista scelto in una rosa di nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (con spese a carico del concessionario uscente): come si è visto, però, le nuove regole non hanno portata retroattiva. 6. Con decisione dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22, la Corte di Giustizia ha sancito la compatibilità con il diritto europeo dell’art. 49 cod. nav., in base al quale, alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili erette sul sedime demaniale. (A.B.)

PILLOLE DIRITTO AMMINISTRATIVO

12/02/2025

L'11 febbraio 2025 si è tenuta la prima lezione sulle Pillole di Diritto Amministrativo. La lezione ha riguardato le novità giurisprudenziali in materia di appalti ed è stata tenuta dagli Avv.ti Federico Smerchinich e Giulia Gualco....

Massime sentenze TAR Liguria

30/01/2025

Concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana” Tar Liguria, Sez. I, sent. 5 dicembre 2024 n. 843; Pres. Caruso, Est. Miniussi; J.E. S.R.L. (Avv.ti Lipani, Sbrana e Cossu) c. Comune di Sanremo (Avv.ti Bonura e Fonderico), RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Avv.ti De Vergottini, Police, Degni, Petitto e Mangiafico), RAI Pubblicità S.p.A. (Avv.ti Mirabile e Sandulli). ...

Concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana” Tar Liguria, Sez. I, sent. 5 dicembre 2024 n. 843; Pres. Caruso, Est. Miniussi; J.E. S.R.L. (Avv.ti Lipani, Sbrana e Cossu) c. Comune di Sanremo (Avv.ti Bonura e Fonderico), RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Avv.ti De Vergottini, Police, Degni, Petitto e Mangiafico), RAI Pubblicità S.p.A. (Avv.ti Mirabile e Sandulli). 1. RICORSO – legittimazione in materia di affidamento di contratti pubblici – nel caso non sia stata espletata alcuna procedura di evidenza pubblica in violazione del principio comunitario essenziale della concorrenza – riconoscimento all’operatore economico “di settore” - deve essere accertata in base all’oggetto sociale risultante dallo statuto. 2. CONTRATTO ATTIVO DELLA P.A. – qualora abbia ad oggetto una utilitas di cui è titolare un soggetto pubblico e sia suscettibile di sfruttamento economico – procedura di evidenza pubblica – necessità. 3. EFFETTO CADUCATORIO DI UNA CONVENZIONE – in conseguenza dell’annullamento giurisdizionale delle delibere di approvazione – possibilità da parte del giudice amministrativo di graduazione nel tempo dei suoi effetti - legittimità. 1. Nelle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso deve, di regola, essere correlata ad una situazione differenziata, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. Detta regola conosce tre note eccezioni, relative alla legittimazione del soggetto che, alternativamente: (a) contesta, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la procedura; (b) contesta un affidamento diretto o senza gara; (c) impugna una clausola del bando escludente. Fermo restando che anche nelle suddette tre ipotesi deve essere accertata la sussistenza della legittimazione al ricorso, con riguardo ai casi di affidamento diretto o senza gara (ipotesi sub b) – con riferimento ai quali il criterio della partecipazione alla procedura è evidentemente inutilizzabile, dal momento che non è stata espletata alcuna procedura di evidenza pubblica – si impone il riconoscimento di una legittimazione più ampia, che “si spiega agevolmente alla luce del giudizio di assoluto disvalore manifestato dal diritto comunitario nei confronti di atti contrastanti con il principio essenziale della concorrenza”. In siffatte ipotesi, la legittimazione è riconosciuta all’operatore economico “di settore”, qualità che deve essere accertata in base all’oggetto sociale risultante dallo statuto. 2. L’affidamento di un concessione di beni (es. il Marchio) o, comunque, di un contratto attivo, che offra un’opportunità di guadagno alla controparte dell’Amministrazione, ancorché escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, deve avvenire (in base a quanto stabilito dall’art. 13, co. 5 del Codice) nel rispetto (oltre che dei principi del risultato e della fiducia, stabiliti rispettivamente dall’art. 1 e dall’art. 2 del Codice) dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità (art. 3 del Codice, richiamato espressamente dall’art. 13, co. 5). Vale a dire, mediante l’interpello del mercato e il confronto di offerte concorrenti, nel rispetto della disciplina di cui alla legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e del relativo regolamento di attuazione (r.d. 23 maggio 1924, n. 827). 3. Il giudice amministrativo ha la possibilità di modulare gli effetti delle sue decisioni , financo derogando alla regola della retroattività degli effetti dell’annullamento dell’atto impugnato e, in particolare (e alternativamente): (a) limitando parzialmente la retroattività di detti effetti; (b) stabilendone una decorrenza ex nunc; (c) escludendone del tutto la produzione. Modulazione, quella sopra descritta, che è ammessa allorché l’applicazione della regola della retroattività degli effetti dell’annullamento risulti, alternativamente, “incongrua e manifestamente ingiusta” oppure “in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale”. (A. B.)

Chi siamo

L’Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri “Carlo Raggi” è un’ associazione senza finalità di lucro, avente carattere apolitico e che opera in piena autonomia ed indipendenza.

Costituita nel 1994 con la sua originaria denominazione “Società Ligure degli Avvocati Amministrativisti”, nel 2013 l’Associazione ha cambiato la sua denominazione dedicandola al compianto Avv. Carlo Raggi che fin dall’inizio ha sempre ricoperto la carica di Presidente con grande entusiasmo e dedizione.

L’Associazione svolge la sua azione per la tutela della posizione e degli interessi dell’ Avvocato Amministrativista promuovendo e sviluppando tutte le azioni ritenute occorrenti, anche nei confronti degli Organi di Giustizia Amministrativa, delle Pubbliche Amministrazioni, delle Istituzioni nazionali ed europee, degli Organi Costituzionali e delle altre Associazioni Forensi, onde assumere tutte le più idonee ed opportune iniziative per assicurare e rendere effettiva la rappresentanza di detti interessi nelle sedi istituzionali giurisdizionali e associative anche attraverso l’adesione ad Organismi Federativi di associazioni su scala nazionale.

L’Associazione promuove, altresì, la formazione continua, l’aggiornamento e lo sviluppo professionale specialistico degli iscritti, anche tramite l’organizzazione di corsi accreditati di qualificazione, mirando alla valorizzazione della figura dell’Avvocato Amministrativista e della sua professionalità, dedicandosi , altresì, a iniziative di studio, di ricerca, editoriali e di dibattito sulle tematiche di carattere amministrativo anche attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e pubblicazioni.

Gallery