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PILLOLE DIRITTO AMMINISTRATIVO
L'11 febbraio 2025 si è tenuta la prima lezione sulle Pillole di Diritto Amministrativo. La lezione ha riguardato le novità giurisprudenziali in materia di appalti ed è stata tenuta dagli Avv.ti Federico Smerchinich e Giulia Gualco.
Massime sentenze TAR Liguria
Concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana” Tar Liguria, Sez. I, sent. 5 dicembre 2024 n. 843; Pres. Caruso, Est. Miniussi; J.E. S.R.L. (Avv.ti Lipani, Sbrana e Cossu) c. Comune di Sanremo (Avv.ti Bonura e Fonderico), RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Avv.ti De Vergottini, Police, Degni, Petitto e Mangiafico), RAI Pubblicità S.p.A. (Avv.ti Mirabile e Sandulli). 1. RICORSO – legittimazione in materia di affidamento di contratti pubblici – nel caso non sia stata espletata alcuna procedura di evidenza pubblica in violazione del principio comunitario essenziale della concorrenza – riconoscimento all’operatore economico “di settore” - deve essere accertata in base all’oggetto sociale risultante dallo statuto. 2. CONTRATTO ATTIVO DELLA P.A. – qualora abbia ad oggetto una utilitas di cui è titolare un soggetto pubblico e sia suscettibile di sfruttamento economico – procedura di evidenza pubblica – necessità. 3. EFFETTO CADUCATORIO DI UNA CONVENZIONE – in conseguenza dell’annullamento giurisdizionale delle delibere di approvazione – possibilità da parte del giudice amministrativo di graduazione nel tempo dei suoi effetti - legittimità. 1. Nelle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso deve, di regola, essere correlata ad una situazione differenziata, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. Detta regola conosce tre note eccezioni, relative alla legittimazione del soggetto che, alternativamente: (a) contesta, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la procedura; (b) contesta un affidamento diretto o senza gara; (c) impugna una clausola del bando escludente. Fermo restando che anche nelle suddette tre ipotesi deve essere accertata la sussistenza della legittimazione al ricorso, con riguardo ai casi di affidamento diretto o senza gara (ipotesi sub b) – con riferimento ai quali il criterio della partecipazione alla procedura è evidentemente inutilizzabile, dal momento che non è stata espletata alcuna procedura di evidenza pubblica – si impone il riconoscimento di una legittimazione più ampia, che “si spiega agevolmente alla luce del giudizio di assoluto disvalore manifestato dal diritto comunitario nei confronti di atti contrastanti con il principio essenziale della concorrenza”. In siffatte ipotesi, la legittimazione è riconosciuta all’operatore economico “di settore”, qualità che deve essere accertata in base all’oggetto sociale risultante dallo statuto. 2. L’affidamento di un concessione di beni (es. il Marchio) o, comunque, di un contratto attivo, che offra un’opportunità di guadagno alla controparte dell’Amministrazione, ancorché escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, deve avvenire (in base a quanto stabilito dall’art. 13, co. 5 del Codice) nel rispetto (oltre che dei principi del risultato e della fiducia, stabiliti rispettivamente dall’art. 1 e dall’art. 2 del Codice) dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità (art. 3 del Codice, richiamato espressamente dall’art. 13, co. 5). Vale a dire, mediante l’interpello del mercato e il confronto di offerte concorrenti, nel rispetto della disciplina di cui alla legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e del relativo regolamento di attuazione (r.d. 23 maggio 1924, n. 827). 3. Il giudice amministrativo ha la possibilità di modulare gli effetti delle sue decisioni , financo derogando alla regola della retroattività degli effetti dell’annullamento dell’atto impugnato e, in particolare (e alternativamente): (a) limitando parzialmente la retroattività di detti effetti; (b) stabilendone una decorrenza ex nunc; (c) escludendone del tutto la produzione. Modulazione, quella sopra descritta, che è ammessa allorché l’applicazione della regola della retroattività degli effetti dell’annullamento risulti, alternativamente, “incongrua e manifestamente ingiusta” oppure “in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale”. (A. B.)