Proroga concessioni demaniali marittime ed indennizzi spettanti, alla luce della disciplina introdotta dal d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024.
Tar Liguria, Sez. I, sent. 19 febbraio 2025 n. 183; Pres. Caruso, Est. Felleti; Bagni Silvano di Nichel Anna & C. s.n.c. ed altri (Avv. Cristina Pozzi) c. Comune di Zoagli (Avv. Luigi Cocchi)
1. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – per attività turistico ricreative beneficiarie di plurime proroghe ex lege – cessazione efficacia in data 31 dicembre 2023 – disapplicazione ulteriori proroghe per contrasto con la c.d. “Direttiva Bolkestein” – vale anche per il differimento dei titoli concessori al 30 settembre 2027 disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024.
2. PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – efficacia del loro dictum – non può essere limitata dall’eventuale presenza di un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea.
3. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – procedure di affidamento per attività turistico ricreative – divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale contenuto nel previgente art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022 – abrogazione per effetto del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024.
4. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – procedure di affidamento per attività turistico ricreative – validità delle selezioni deliberate prima dell’entrata in vigore della disciplina contenuta nel d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024.
5. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – procedure di affidamento per attività turistico ricreative – indennizzo - obbligo del concessionario subentrante di corrispondere a quello precedente un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, oltre al valore degli investimenti non ancora ammortizzati – non ha efficacia retroattiva.
6. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – procedure di affidamento per attività turistico ricreative – indennizzo - per le opere non amovibili erette sul sedime demaniale – non spetta.
1. Sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE. Segnatamente, la disapplicazione di ogni previsione legislativa, che preveda ulteriori proroghe temporali, per contrasto con la Direttiva Bolkestein, investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, il quale ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori.
2. Non vale invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027: e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, essendo la Curia europea l’organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell’Unione.
3. L’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131/2024 ha sostituito l’art. 4 della legge n. 118/2022, disciplinando direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi. È stato, quindi, abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale, contenuto nel previgente art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022; tale norma era, del resto, tamquam non esset, poiché il termine di sei mesi per l’esercizio della delega legislativa era spirato e comunque, veicolando un’ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori, si poneva in contrasto con il diritto europeo.
4. L’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, sancisce espressamente la validità delle selezioni deliberate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e stabilisce che le regole inserite nell’art. 4 cit. si applicano “limitatamente alle procedure avviate successivamente” a tale data, nel rispetto dei principi di irretroattività della legge e del tempus regit actum.
5. Solamente il comma 9 dell’art. 4 della legge n. 118, aggiunto dal d.l. n. 131/2024, ha previsto di sommare, al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale, nonché di acquisire una perizia asseverata redatta da un professionista scelto in una rosa di nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (con spese a carico del concessionario uscente): come si è visto, però, le nuove regole non hanno portata retroattiva.
6. Con decisione dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22, la Corte di Giustizia ha sancito la compatibilità con il diritto europeo dell’art. 49 cod. nav., in base al quale, alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili erette sul sedime demaniale.
(A.B.)